L’etichetta per la vendita

In tutta l’Unione Europea i prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati prima di essere posti in vendita.

Il prodotto tessile composto di più parti con diversa composizione è munito di un’etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Due o più prodotti tessili che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa possono essere muniti di una sola etichetta.
Il nome, la descrizione e il dettaglio delle fibre usate devono essere chiaramente indicati a beneficio del consumatore.

Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine 100% o “puro” o eventualmente “tutto”, esclusa qualsiasi espressione equivalente.

Una quantità di altre fibre è tollerata fino al 2% sul peso del prodotto tessile se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un’aggiunta sistematica. Tale tolleranza è portata al 5% per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato. Una tolleranza di fabbricazione del 3 %, riferita al peso totale delle fibre, è ammessa tra le percentuali in fibre indicate sull’etichetta e quelle risultanti dall’analisi.

Un prodotto di lana può essere qualificato con la dizione “lana vergine” o “lana di tosa” quando è composto da una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura o di feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto.
Quando un tessuto è formato da due o più fibre diverse deve avere un’etichetta che indichi i vari tipi di fibra usata.

I regolamenti europei sui prodotti tessili si applicano:

  • ai prodotti tessili esclusivamente composti di fibre tessili;
  • alle fibre tessili;
  • ai prodotti assimilati ai prodotti tessili.

Solo i tessuti che rispondono a questi requisiti sono in regola con la Direttiva Europea 2008/121/CE, che ha abrogato la Direttiva 96/74/CE e possono essere venduti all’interno della comunità. Nel nostro paese la direttiva è stata attuata con il decreto legislativo n. 194 del 22 maggio 1999.