I nostri consigli per l’acquisto dei vostri capi

Nella scelta dei vestiti bisogna innanzitutto considerare l’aspetto della sicurezza.

È bene non indossare tessuti infiammabili quando si sta vicino ai fornelli o davanti a una stufa o un caminetto acceso.
Sono in aumento le allergie dovute alle fibre sintetiche (sempre più usate per la loro economicità e praticità: si lavano velocemente, non devono spesso essere stirate, sono leggere e costano poco). Queste fibre di derivazione chimica producono energia elettrostatica: la scossa che sentiamo quando si tolgono può indurre malessere.

È consigliabile lavare i capi prima di indossarli per la prima volta poiché molti di questi tessuti hanno subito un intenso trattamento con sostanze chimiche ( antipiega, antinfeltrenti e impermeabilizzanti, antitarme ecc.) per dar loro le caratteristiche ricercate. Per questi motivi è importante che l’etichetta riveli il tipo di tessuto e, ancor più importante, il modo di lavaggio e stiratura, asciugatura e temperatura di trattamento, uso della centrifuga più o meno spinta, uso del cloro.

La legge non obbliga a indicare se nel tessuto vi è la presenza di piccole percentuali di altre fibre. Bisogna ricordare che nei tessili definiti puri al 100% (puro cotone, pura lana vergine, puro lino, seta) vi è una tolleranza fino al 2% di fibre diverse.
Verificare subito all’atto dell’acquisto che vi siano le due etichette di composizione e manutenzione.
È possibile acquistare prodotti naturali, certificati, poco trattati e colorati, che abbiano seguito metodi ecologici e che rispettino le condizioni di lavoro dei lavoratori.

Diminuire l’acquisto di capi di abbigliamento, usarli fino al loro naturale consumo, preferire indumenti che durino di più e siano meno soggetti ai capricci della moda.

Per i capi di abbigliamento accertarsi che la composizione eventualmente dichiarata nel cartellino d’accompagnamento corrisponda a quella dell’etichetta vera e propria del prodotto;
– non comprare capi d’abbigliamento che non abbiano l’etichetta di composizione e preferire quelli che hanno anche l’etichetta di manutenzione, ovvero le istruzioni per il lavaggio o pulitura, che è un riscontro affidabile di quella di composizione;
– preferire i prodotti di marca nota che, nel settore dell’abbigliamento, danno più affidamento, ma fare attenzione alla veridicità del marchio esposto perché vi sono marchi che imitano nelle fattezze o in qualche elemento quelli più noti;

Inoltre è utile sapere che i negozianti:

–        sono responsabili del difetto del prodotto (compresi i danni arrecati al capo da etichette di manutenzione ingannevoli o non veritiere) ai sensi dell’articolo 132 del Codice del consumo (D. Lvo n. 206/2005).

–        sono tenuti a sostituire il prodotto o rimborsare il prezzo ai sensi dell’articolo 130 dello stesso Codice, se c’è difetto grave e non riparabile;

Articolo 132

Termini

1. Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.

3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.